Mancato invio comunicazione ENEA 2018Bonus risparmio energetico salvo in assenza di comunicazione

E’ partita la corsa alla compilazione del 730/2019 e già molti contribuenti si sono trovati in difficoltà poichè, non avendo provveduto all’invio della comunicazione ENEA 2018 previsto per l’ecobonus, si sono visti negare il diritto a beneficiare della detrazione fiscale Irpef del 50% delle spese sostenute.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, però,  arriva oggi 18 aprile 2019 , stabiliendo con la risoluzione n. 46/E  che il mancato invio comunicazione ENEA 2018 ,  seppure obbligatoria per il contribuente, non fa venir meno, se non effettuata, il diritto al bonus, dal momento che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda all’adempimento.

Pertanto, il mancata invio comunicazione Enea 2018  delle informazioni sui lavori di ristrutturazione che comportano risparmio energetico non fa venir meno il beneficio della detrazione fiscale.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 , condividendo un parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, chiarisce che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente e fino al 30 dicembre 2019 pari al 50% della spesa.

Quello che tuttavia l’Agenzia delle Entrate specifica è che la comunicazione ENEA resta obbligatoria, seppur priva di conseguenze fiscali e sanzioni per il contribuente.

21/11/2022  – in contrasto con quanto ENEA ed ADE hanno divulgato negli anni, allego questo articolo:

“La Corte di Cassazione ha stabilito che il mancato invio della comunicazione ENEA comporta la perdita al diritto dell’Ecobonus”

La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza 34151/2022 (clicca qui per scaricarla) si è espressa in merito al collegamento tra la fruizione delle detrazioni fiscali derivanti dall’Ecobonus e l’invio della comunicazione ENEA relativa all’intervento che le ha generate.

La fattispecie origina da un intervento di installazione di pannelli fotovoltaici che ha generato Ecobonus 65%. In relazione a esso il contribuente ha tardivamente trasmesso la comunicazione in merito al risparmio energetico conseguito a ENEA e, per tale ragione, l’Agenzia delle Entrate gli ha negato il diritto all’incentivo. Il privato si è opposto alla decisione dell’Agenzia e ciò ha dato il via a un iter di ricorsi e contro-ricorsi che hanno coinvolto la Commissione Tributaria Provinciale e la Commissione Tributaria Regionale, fino ad arrivare alla Cassazione. Le diverse sentenze si sono tra loro contraddette più volte, ma quella della Cassazione ha messo la parola fine alla vicenda stabilendo che la posizione corretta fosse quella dell’Agenzia delle Entrate. Nello specifico la suprema corte ha evidenziato come, secondo il DM 19/02/2007, l’invio della comunicazione ENEA nei tempi previsti rientri tra gli adempimenti obbligatori per l’ottenimento dell’incentivo e, quindi, che il mancato o il tardivo invio costituisca causa ostativa alla concessione dell’Ecobonus.

Tale indicazione cozza con quanto stabilito a riguardo dalla stessa ENEA nella FAQ 6E del 2019 (clicca qui per scaricarla), in cui l’Ente, richiamando la Legge 44/2012, stabiliva che il mancato invio della pratica ENEA determinasse una sanzione, ma non la perdita dell’incentivo.

Una disciplina specifica è invece dedicata al Bonus Ristrutturazione, per cui l’obbligo dell’invio della pratica ENEA è obbligatorio dal 2018. In merito, l’Agenzia delle Entrate, ha ribadito in più sedi (risoluzioni, circolari, etc.) che il mancato invio della comunicazione ENEA non comporta la perdita dell’incentivo. Sempre in relazione a quest’ultimo strumento di incentivo, si precisa comunque che per alcune tipologie di intervento la pratica ENEA è tutt’ora non richiesta. Classico esempio in materia è dato dalla sostituzione di persiane e tapparelle, per cui la FAQ 4E ENEA-MiSE (clicca qui) ha stabilito la non necessità di redigere la pratica ENEA.

Fonte: Cassazione: senza comunicazione ENEA perdita del diritto all’Ecobonus – (anfit.it)

Pertanto quello che è certo che  vi serve per il recupero fiscale del Vs. climatizzatore si può così sintetizzare:

1. Far installare il  Climatizzatore in pompa di calore Classe A+ >  da una ditta qualificata e certificata Fgas-Fer  (pena decadenza agevolazione) la quale vi rilascerà la dichiarazione di conformità impianto, con relativi allegati e la certificazione della ditta costruttrice.

2. Ricevuta la fattura eseguire  il bonifico bancario con la seguente causale:

BONIFICO AI SENSI DELLA LEGGE DPR 917-1986-TUIR ART. 16BIS (ex 449/97) – ACQUISTO CLIMATIZZATORE INVERTER CON POMPA DI CALORE Fattura n…..  del ………… nome Azienda   P.IVA   C.F beneficiario

3. Trasmettere la comunicazione all’ENEA

4. Installatore deve comunicare l’installazione nel portale F-GAS

5. Inserire il costo sostenuto nella denucia dei redditi. Recupero del 50% sul totale in 10 anni. Conservare la fattura comprovante la spesa sostenuta, la dichiarazione di conformità, la ricevuta del bonifico di pagamento e la comunicazione ENEA.

Il seguente articolo è stato visto 15439 volte