Bonus risparmio energetico salvo in assenza di comunicazione
E’ partita la corsa alla compilazione del 730/2019 e già molti contribuenti si sono trovati in difficoltà poichè, non avendo provveduto all’invio della comunicazione ENEA 2018 previsto per l’ecobonus, si sono visti negare il diritto a beneficiare della detrazione fiscale Irpef del 50% delle spese sostenute.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, però, arriva oggi 18 aprile 2019 , stabiliendo con la risoluzione n. 46/E che il mancato invio comunicazione ENEA 2018 , seppure obbligatoria per il contribuente, non fa venir meno, se non effettuata, il diritto al bonus, dal momento che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda all’adempimento.
Pertanto, il mancata invio comunicazione Enea 2018 delle informazioni sui lavori di ristrutturazione che comportano risparmio energetico non fa venir meno il beneficio della detrazione fiscale.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 , condividendo un parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, chiarisce che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente e fino al 30 dicembre 2019 pari al 50% della spesa.
Quello che tuttavia l’Agenzia delle Entrate specifica è che la comunicazione ENEA resta obbligatoria, seppur priva di conseguenze fiscali e sanzioni per il contribuente.
Pertanto quello che è certo che vi serve per il recupero fiscale del Vs. climatizzatore si può così sintetizzare:
1. Far installare il Climatizzatore in pompa di calore Classe A+ > da una ditta qualificata e certificata Fgas-Fer (pena decadenza agevolazione) la quale vi rilascerà la dichiarazione di conformità impianto, con relativi allegati e la certificazione della ditta costruttrice.
2. Ricevuta la fattura eseguire il bonifico bancario con la seguente causale:
“BONIFICO AI SENSI DELLA LEGGE DPR 917-1986-TUIR ART. 16BIS (ex 449/97) – ACQUISTO CLIMATIZZATORE INVERTER CON POMPA DI CALORE Fattura n….. del ………… nome Azienda P.IVA C.F beneficiario
3. Trasmettere la comunicazione all’ENEA
4. Installatore deve comunicare l’installazione nel portale F-GAS
5. Inserire il costo sostenuto nella denucia dei redditi. Recupero del 50% sul totale in 10 anni. Conservare la fattura comprovante la spesa sostenuta, la dichiarazione di conformità, la ricevuta del bonifico di pagamento e la comunicazione ENEA.
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