15 maggio 2020 Decreto Rilancio – Emergenza Covid-19

La nuova detrazione fiscale 110% si applica alle spese sostenute dai contribuenti dal 1/07/2020 al 31/12/2021 detraibili in 5 anni con sconto immediato.

Gli interventi di riqualificazione energetica  che attivano lo sconto sono tre:

isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio – sia unifamiliare sia condominiale;

interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione;

interventi sugli edifici unifamiliari, purchè abitazioni principali, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati alla installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione.

ATTENZIONE!! Per  poter accedere alla detrazione fiscale 110% gli interventi devono assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.    Nel caso in cui non sia possibile, sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, «da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata

Non tutti i lavori, tuttavia, potranno essere portati in detrazione.

Gli  impianti di condizionamento continueranno a godere di una detrazione del 50% – 65% in 10 anni: a meno che questi lavori “minori” non vengano effettuati nell’ambito di un più ampio intervento che riguarda l’intero edificio.

I requisiti tecnici della nuova detrazione fiscale 110%  verranno chiariti, ma il principio di base è il miglioramento di due classi energetiche degli stabili.

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Bonus climatizzatori  50%

Acquisto di climatizzatore in pompa di calore

Detrazione 50%  + riduzione IVA al 10%

Solo su unità immobiliari residenziali o parti comuni, condomini

Bonus condizionatori con bonus mobili con ristrutturazione 50%

Detrazione 50% quando si realizza una ristrutturazione ediliza straordinaria è possibile fruire delle detrazioni se si acquistano mobili e grandi elettrodomestici A+, inclusi i climatizzatori

Bonus climatizzatori risparmio energetico senza ristrutturazione 65%
Senza ristrutturazione è possibile, ma solo se si intende sostituire il vecchio impianto di climatizzazione(riscaldamento) con un nuovo impianto a pompa di calore ad alta efficienza energetica.

Bonus condizionatori risparmio energetico 65%

Detrazione del 65% per condizionatori  ad alta efficienza che sostituisco l’impianto di riscaldamento esistente.

Detrazione spettabile sia per abitazioni, uffici, negozi  ecc…

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Per fruire del bonus climatizzatori 2020 la fattura dovrà essere pagata con bonfico bancario parlante  in cui andrà indicata la causale nel bonifico Cod. Fisc del beneficiario della detrazione e numero PIVA del fornitore.

Fattura e bonifico fanno parte della documentazione fiscale da conservare.

Si ricorda che sia per la riqualificazione energetica anche per la ristrutturazione occorre trasmettere per via telematica la comunicazine ENEA le informazioni sugli interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) che comportano risparmio energetico o utilizzo delle fonti rinnovabili

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