Banca Dati F-gas

è stato aperto ufficialmente ed è ora disponibile il portale della Banca Dati F-gas

Il portale Banca Dati F-gas,   gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati (Banca Dati F-gas), è rivolto ai seguenti soggetti:

venditori di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, per comunicare i dati di vendita;
imprese e persone certificate, per comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, manutenzione e altre attività svolte sulle apparecchiature contenenti F-gas;
operatori, per scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.

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Per informazioni, FAQ, documenti ed eventi sull’adempimento, consultare la pagina Banca Dati F-gas sul sito di Ecocamere.

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Il tutto fa parte del cosiddetto decreto F-gas, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio di quest’anno ed entrato in vigore il 24 gennaio, attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012.

La Banca Dati, istituita dal nuovo decreto FGAS, raccoglie e conserva informazioni su vendite di gas fluorurati (e di apparecchiature che li contengono) e su attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature.

Il D.P.R. 146/2018 stabilisce che le imprese che forniscono agli utilizzatori finali gas fluorurati e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas comunichino alla Banca Dati F-gas le informazioni relative alle vendite, a decorrere dal 25 luglio 2019.

Sul sito Ecocamere è disponibile un ampio, e costantemente aggiornato, repertorio di quesiti.

Inotre sul sito Ecocamere è possibile verificare la validità di un certificato/attestato per l’acquisto di F-gas

 

 

 

– NON forniamo informazioni telefoniche –

Manuali :

Banca Dati F-Gas

 

 

 

 

 

Banca Dati F-Gas

Cosa occorre registrare:

I dati obbligatori da registrare sono:

  • Data di vendita, data e numero fattura
  • Profilo acquirente / Nazione / CF utente finale
  • Tipo apparecchiatura / nr.circuiti / tipo e quantità F-GAS / GWP e ton CO2 eq
  • Profilo installatore / dichiarazione utente finale

I dati facoltativi da registrare sono:

  • Codice commerciale/codice prodotto/codice EAN / matricola

Quali prodotti vanno registrati? Solo quelli sopra un determinato quantitativo di refrigerante?

Tutte le apparechiature NON eremticamente sigillate contenente F-Gas, a prescindere dal quantitativo di refrigerante, dovranno essere registrate sul portale.

Quando il grossista deve registrare la vendita?

Il grossista è obbligato a registrare la vendita solo quando vende all’utente finale. Nei casi di vendita all’installatore non è tenuto a registrare nulla.

Quando l’installatore deve registrare la vendita?

Se fornisce anche il servizio di installazione non deve registrare la vendita ma solo l’installazione a partire dal 25/9/2019 entro 30 giorni dall’attività. Qualora invece fornisca solo l’apparecchiatura e non l’installazione, dovrà registrare la vendita a decorrere dal 25/7/2019.

Quando il rivenditore deve registrare la vendita?

Poiché il rivenditore solitamente non fornisce DIRETTAMENTE il servizio di installazione, la vendita dovrà essere registrata sempre, qualora il prodotto è venduto all’utente finale.

Occorre registrare anche le vendite “on-line”?

Certamente, le regole soon valide anche per gli e-store, la registrazione è analoga e occorrerà flaggare la spunta di “vendita a distanza”.

Entro quanto tempo occorre effettuare la registrazione?

Non è espresso chiaramente ma dalle informazioni di compilazione dovrebbe essere entro il mese dalla vendita.

Chiunque può accedere al portale F-Gas per la registrazione delle vendite?

Solo le aziende che si sono opportunamente registrate al portale F-GAS in qualità di venditore, possono registrare le vendite. Non devono necessariamente essere qualificate F-GAS.

Quali apparecchiature sono soggette alla registrazione per l’installazione, manutenzione e smantellamento?

Tutte le apparecchiature non ermeticamente sigillate contenente F-Gas sono soggette alla registrazione in fase di installazione. Se l’installazione è effettuata dal venditore, la registrazione della vendita non va effettuata.

Il controllo annuale delle perdite è obbligatorio solo per apparecchiature non ermeticamente sigillate con un contenuto di F-Gas >5tonCO2 eq, (R410A = 2.39kg / R32 = 7.4kg).

Per le apparecchiature ermeticamente sigillate, tale valore viene innalzato a 10 tonCo2eq (R410A = 4.79kg / R32 = 14.8Kg).

L’obbligo di trasmissione dei dati a ISPRA è così stato abolito.

NB: il portale per la regsitrazione delle vendite di apparecchiature e refrigerante è già attivo. Il portale relativo all’installazione / manutenzione non ancora.

Link utili:

Video tutorial ISCRIZIONE VENDITORI

Video tutorial VENDITE GAS

Video tutorial Comunicazione vendita apparecchiature

https://bancadati.fgas.it/#!/home

https://www.ecocamere.it/faqs/bancafgas?from=bd.b

DPR146 – 2018_FGAS

 

 

Modelli di dichiarazione da utilizzare nella comunicazione delle vendite

Dichiarazione installazione venditore

Dichiarazione installazione acquirente

Dichiarazione acquisto F-GAS

– NON forniamo informazioni telefoniche –

A partire dal 25 settembre 2019 le imprese certificate possono comunicare gli interventi di installazione, manutenzione, controllo perdite, riparazione e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti FGAS.  https://interventi.fgas.it

I dati che dovranno essere comunicati, via telematica con inserimento diretto nel sistema o compilazione massiva con file in formato XML, sono:

  • data di installazione (secondo la definizione di installazione) o data dell’intervento;
  • fattura e scontrino di vendita (se disponibile);
  • luogo di installazione/smantellamento;
  • anagrafica dell’operatore;
  • tipologia di apparecchiatura;
  • quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti;
  • nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
  • dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento;
  • quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura.

A partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri dell’apparecchiatura, previsto dal Regolamento 517/2014 sarà quindi rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati: gli operatori (ovvero i proprietari , o comunque coloro che esercitano un controllo effettivo sulle apparecchiature) potranno scaricare da un’apposita area riservata i dati relativi agli interventi svolti sulle proprie apparecchiature. La Banca Dati sarà raggiungibile dal sito https://bancadati.fgas.it.

comunicazione FGAS Interventi manuale utente

Da 25 anni progettiamo e installiamo impianti di climatizzazione ad uso civile, commerciale ed industriale in tutto il territorio bresciano.cerco condizionatore brescia

Siamo la 1° Ditta in Brescia ad avere ottenuto la certificazione F-GAS Aziendale/Personale – FER.  AL CLIMATIZZAZIONE di Agnelli Luca è iscritta al Registro nazionale del Ministero dell’Ambiente per  l’installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto sera in base alle disposizioni del regolamento (CE) n, 303/2008. Certificazioni Aziendali Fgas fer.

Siamo specializzati nella progettazione, fornitura, installazione e soprattutto assistenza tecnica post-vendita degli impianti di climatizzazione di piccola e media-grande taglia.

Azienda Certificata F-GAS . Installatori qualificati e certificati

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