REGOLAMENTO acquisto climatizzatoriPer la vendita di un climatizzatore da parte di un distributore ad un privato cittadino è necessario che l’acquirente dimostri l’installazione da parte di un’impresa certificata.

Acquisto climatizzatori

Con l’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 517/2014, a partire dal 1° gennaio 2015, per la vendita di un climatizzatore contenente gas fluorurati ad effetto serra è necessario far compilare al cliente, se è un installatore, la dichiarazione di acquisto F-Gas e chiedere copia della certificazione da annotare nel registro e se il cliente è un privato bisogna che dimostri che l’installazione verrà eseguita da persona certificata facente riferimento ad una impresa certificata.

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Pertanto il cittadino che acquista un condizionatore presso:

centri commerciali, online, supermercati, grandi distribuzioni deve sottoscrivere un’autodichiarazione (allegando copia della propria carta d’identità) in cui dimostra che l’installazione verrà eseguita da una ditta certificata. 

> Vedi sanzioniNuova regolamentazione acquisto climatizzatori

Sostanzialmente, il nuovo Regolamento introduce per i rivenditori i seguenti obblighi:

    • tenere registri relativi alla vendita dei gas fluorurati, dove annotare i dati relativi ad acquirenti e alla tipologia e quantità di gas venduti (art. 6 prg. 3);
    • vendere gas fluorurati ad aziende in possesso di idonea certificazione o attestazione (in base agli obblighi di formazione e certificazione attualmente in vigore) art. 11 prg. 4;
    • vendere apparecchiature pre-caricate non ermeticamente sigillate a fronte della dimostrazione che l’installazione verrà effettuata da una impresa certificata, art. 11 prg. 5.

Per l’acquisto da parte delle imprese che eseguono attività di la manutenzione, l’installazione o la riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o che il loro funzionamento dipende da taluni gas è necessario che le stesse siano in possesso della certificazione o dell’attestazione di cui al DPR 43/12, a seconda dell’attività svolta e che tale certificazione o attestazione venga richiesta da parte del venditore.

Quanto sopra non vieta alle imprese non certificate che non svolgono le attività descritte nel paragrafo precedente di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra. Nuova regolamentazione acquisto climatizzatori

In pratica, per acquistare o vendere refrigeranti o apparecchiature che li contengono (non ermeticamente sigillate), chi acquista (tecnici del freddo) deve dimostrare la certificazione dell’azienda e chi vende (costruttori, rivenditori e esportatori) è esente dall’obbligo di certificazione.

Va precisato che chi, per tipo di attività svolta non è tenuto a fornire la certificazione, comunque deve dichiarare l’utilizzo degli F-Gas che acquista.

Definizione di “apparecchiature ermeticamente sigillate”
Apparecchiature in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati, e che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita.

Per la ns. installazione di climatizzatori  acquistati presso la ns. ditta tale autodichiarazione non serve, in quanto siamo in  possesso della Certificazione sia Personale che Aziendale  F-GAS.  

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Inoltre il cittadino privato può approfittare acquistando il climatizzatore con l’installazione dell’agevolazione IVA al 10% e recupero fiscale 50% – 65%

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-> Chi può installare e fare manutenzione ai condizionatori?

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