Libretti per impianti di climatizzazione, le regole in Lombardia.
Secondo il DPR 74/2013, gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti del Libretto di impianto per la climatizzazione e del Rapporto di controllo di efficienza energetica.
Con il Decreto dirigenziale 11 giungo 2014 n. 5027, la Regione Lombardia ha approvato i nuovi modelli, che oltre alle informazioni previste dal Decreto ministeriale 10 febbraio 2014, devono conternere “altri importatni dati funzionali alla migliore gestione dei catasti regionali(Cened, Registro sonde Geotermiche, ecc)” Cioè:
– Targa impianto
– Dati catastali edificio in cui è ubicato l’impianto termico;
– Attestato di Prestazione Energetica (ACE/APE) ove presente;
– Punto riconsegna combustibile (PDR)
– Punto riconsegna energia elettrica (POD)
Inoltre il decreto dirigenziale contiene disposizioni in materia di:
– procedure per l’acquisizione e visualizzazione dei dati nel Catasto unico regionale degli impianti Termici (CURIT)
– modalità operative per la gestione del processo di taragatura delgi impianti termici,
– operatività del Centro Assistenza Impianti Termici (CAIT)
– sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore,
– patentino per la conduzione degli impianti termici
- provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto di impianto e dei relativi rapporti di controllo di cui all’Allegato 2 e all’Allegato 3 del decreto dirigenziale n. 5027 dell’11.6.2014;
- iniziare il processo di targatura di tutti gli impianti termici del territorio regionale; clicca su —-> cos’è la targa?
- assoggettare alla manutenzione gli impianti termici alimentati a biomassa, gli impianti per la climatizzazione estiva o invernale costituiti da collettori solari o pompe di calore con potenza superiore a 12 kW e gli scambiatori di calore allacciati a reti di teleriscaldamento, secondo la tempistica e le modalità indicate nella dGR 1118/2014 e nel decreto 5027/2014.
- Il costo del bollino elettronico non è variato —> Costo BOLLINO elettronico – CURIT – Cos’è il contributo per la dichiarazione di avvenuta manutenzione?
Il nuovo Libretto è la “carta di identità” dell’impianto riporta tutti i dati relativi:
catasto immobile, Punto di fornitura PDR -POD, Marca Modello Matricola Potenza Rendimento generatore, Targa, installatore, utilizzatore, trattamento acqua, sistemi di regolazione e contabilizzazione, sistema di distribuzione, registro consumi, manutentore ed il tecnico deve di volta in volta trascrivere i dati rilevati per ogni verifica allegando il Modello (esempio Allegato3A Rapporto di controllo Tipo 1A gruppi termici).
Sono considerati impianti termici stufe, caminetti, apparecchi ad energia radiante, con collocazione fissa se la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è ≥ 5 kW.
Nota: solo la Regione Lombardia esclude esplicitamente dagli impianti termici i caminetti aperti, i radiatori individuali, le cucine economiche e le termocucine, ovvero apparecchi non utilizzati per riscaldamento domestico.
Non solo nel nuovo libretto vanno registrati tutti i generatori presenti in casa sia per il caldo che per il freddo ma cambiano le responsabilità per i proprietari di casa.
Il responsabile d’impianto (di riscaldamento e climatizzazione) è l’occupante dell’abitazione a qualunque titolo. Quindi il proprietario nel caso di abitazione privata e l’inquilino in caso di affitto. Fa eccezione l’affittuario in un condominio con riscaldamento centralizzato, dove la responsabilità è dell’amministratore. Se è però presente nell’appartameno un impianto di climatizzazione estiva , la responsabilità è dell’affittuario che deve farne verificare la sicurezza. I controlli di manutenzione inoltre devono essere effettuati sia sull’efficienza energetica sia sulla sicurezza. Per effettuare i nuovi controlli di sicurezza, è necessario rivolgersi a manutentori o installatori in possesso dei necessari requisiti di legge (lettere C, D ed E del DECRETO 37/08, EX 46/90).
Sono previste sanzioni per chi non effettuerà i controlli: la sanzione parte dai 500 euro e arriva sino ai 3mila euro.
Anche per l’installatore che comunica in maniera errata o incompleta l’esito del controllo è prevista una multa che va da mille ai 6.000 euro.
La ns. azienda è pronta, anche su questo fronte, per espletare tutte le pratiche richieste.
Per info Tel. 030 2711758 Cell. 366 95.95.001 per BRESCIA e Provincia
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Dal 15 ottobre 2014 nuovi Libretti di Impianto
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